PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha le seguenti finalità:

          a) accrescere il livello di sicurezza delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche, con particolare riguardo all'incolumità fisica degli studenti, del personale e di tutti coloro che operano o si trovano all'interno delle aree e dei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche stesse;

          b) definire con chiarezza, sul piano amministrativo, le diverse aree di competenza e di responsabilità e sollecitare forme di responsabilizzazione sociale finalizzate specificamente al miglioramento e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici;

          c) rafforzare gli strumenti per la tutela risarcitoria a favore dei soggetti eventualmente coinvolti in incidenti e in eventi lesivi avvenuti nelle aree e nei locali di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Art. 2.
(Competenze).

      1. Al fine di garantire la sicurezza delle attività svolte nelle istituzioni scolastiche, assumono rilievo essenziale, secondo l'ordine di priorità di seguito indicato, gli interventi finalizzati a garantire, negli edifici scolastici e nelle relative pertinenze:

          a) la sicurezza statica degli edifici e, in generale, di tutti gli impianti di proprietà degli enti locali;

          b) la sicurezza degli impianti elettrici;

          c) la sicurezza degli impianti termici;

 

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          d) la sicurezza degli altri impianti e dei materiali di proprietà dell'istituzione scolastica;

          e) la sicurezza degli impianti di proprietà di terzi;

          f) la predisposizione delle vie di fuga;

          g) la predisposizione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

      2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f), è competente l'ente territoriale proprietario dei locali; per gli interventi di cui al comma 1, lettere d) e g), è competente l'istituzione scolastica. Gli interventi di cui al comma 1, lettera e), sono a carico dei soggetti terzi proprietari degli impianti; spetta all'istituzione scolastica il compito di garantire condizioni di sicurezza relativamente alla custodia dei medesimi impianti e di fornire i dati in proprio possesso ai fini della ricognizione di cui all'articolo 3.
      3. Gli enti locali competenti sono tenuti a stipulare apposita assicurazione, per gli edifici scolastici di loro proprietà, contro i danni e gli eventi calamitosi, ai sensi dell'articolo 10.

Art. 3.
(Ricognizione delle esigenze delle istituzioni scolastiche e determinazioni della conferenza di servizi).

      1. Al fine di definire organicamente obiettivi, tempi e modalità degli interventi in materia di edilizia e di sicurezza scolastica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali che non lo hanno già effettuato realizzano un censimento straordinario del patrimonio edilizio scolastico del proprio territorio. La ricognizione è aggiornata periodicamente con cadenza almeno triennale.
      2. Gli enti locali che intendono avvalersi di risorse finanziarie di soggetti pubblici o privati per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica devono corredare

 

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le relative richieste con apposite schede informative, redatte secondo i criteri definiti ai sensi del comma 3, relative a ogni struttura scolastica interessata, in cui sono indicate le risorse eventualmente messe a disposizione direttamente e i dati relativi al numero degli utenti, alla distanza in linea d'aria e in termini di percorrenza viaria e ferroviaria dalle strutture scolastiche più vicine destinate a utenza assimilabile.
      3. I criteri di redazione delle schede informative di cui al comma 2 sono definiti in sede di conferenza di servizi tra le amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
      4. I dati raccolti ai sensi dei commi 2 e 3 sono messi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e degli enti locali interessati e sono resi accessibili al pubblico.

Art. 4.
(Programmi di intervento nelle istituzioni scolastiche).

      1. Sulla base delle risorse disponibili e tenendo conto dei dati raccolti ai sensi dell'articolo 3, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono ridefiniti, a cura degli enti competenti, i piani e i programmi di intervento in materia di edilizia scolastica previsti dalla normativa vigente in materia. Nella ridefinizione dei piani e dei programmi è assicurata la completa messa in sicurezza degli edifici scolastici, con riferimento alle priorità individuate all'articolo 2, entro un termine massimo di tre anni. I nuovi piani e programmi devono contenere l'indicazione analitica degli interventi e delle scadenze previste per il loro completamento.
      2. Le decisioni di spesa in materia di edilizia scolastica devono essere accompagnate obbligatoriamente da una analisi costi-benefìci

 

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che tenga conto anche delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3.
      3. In caso di mancata ridefinizione dei piani e dei programmi di intervento da parte degli enti competenti entro il termine previsto dal comma 1, la regione provvede a redigere un piano di interventi sostitutivo con priorità per gli interventi che risultano necessari alla luce delle esigenze emerse nel censimento di cui all'articolo 3, comma 1, e per gli interventi predisposti, d'intesa con i comuni interessati, concernenti aree comprensoriali intercomunali, al fine di rendere gli interventi sostenibili e compatibili con lo stato della finanza pubblica.

Art. 5.
(Incentivazione di azioni socialmente responsabili).

      1. I programmi di intervento in materia di edilizia scolastica possono essere finanziati tramite contributi di imprese o di enti privati, anche non riconosciuti, impegnati in azioni socialmente responsabili mediante raccolte finalizzate di risparmio di sostegno.
      2. Le raccolte di cui al comma 1 possono avvenire in deroga alla normativa vigente in materia di intermediazione finanziaria, previa stipula di apposita convenzione con l'ente locale competente, cui sono destinate le somme acquisite.
      3. Le risorse finanziarie acquisite ai sensi del presente articolo non possono essere utilizzate per alcuna finalità diversa dai programmi di intervento in materia di edilizia scolastica.
      4. I soggetti promotori delle raccolte di cui al comma 1 hanno diritto di accesso agli atti dei procedimenti amministrativi riguardanti le gare e le procedure di appalto concernenti gli interventi finanziati e sono abilitati a presentare esposti alla Corte dei conti per eventuali responsabilità connesse a ritardi ingiustificati o a cattiva gestione delle risorse messe a disposizione.

 

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Art. 6.
(Conferenze di servizi per l'avvio o la prosecuzione dell'anno scolastico).

      1. Gli enti territoriali competenti, anche alla luce delle risultanze del censimento di cui all'articolo 3, comma 1, sono tenuti a valutare in apposita sede di conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti pubblici interessati e i cui lavori sono resi pubblici, le condizioni di agibilità e di sicurezza degli edifici scolastici anche al fine di consentire la prosecuzione dell'attività scolastica, anche in deroga alle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, limitatamente al triennio di cui all'articolo 4, comma 1, secondo periodo.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera g), e dall'articolo 9 della presente legge, le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, non si applicano alle istituzioni scolastiche fino a quando non è stata svolta l'attività di valutazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
(Risorse finanziarie).

      1. Gli enti locali sono autorizzati ad avvalersi delle somme raccolte da persone o da enti privati e finalizzate a interventi per la sicurezza scolastica.
      2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 2, lettere da a) a f), della presente legge, nonché per la realizzazione degli altri interventi di tutela della sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico previsti dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'anno 2007, un fondo per gli interventi di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Alla ripartizione

 

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delle risorse del fondo si provvede secondo le modalità previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.
(Poteri di intervento straordinario).

      1. Il dirigente dell'istituzione scolastica ha facoltà di sospendere o di ridurre le attività che si devono svolgere nei locali della scuola nei casi in cui non sia possibile rispettare le condizioni prioritarie di sicurezza previste dalla presente legge. In caso di sospensione, il dirigente scolastico interessato non incorre in responsabilità di ordine civile o penale, salvo i casi accertati di dolo o di colpa grave.
      2. Nei casi di sospensione dell'attività didattica di cui al comma 1, l'ente locale competente, ove ciò sia necessario per lo svolgimento delle lezioni, ha l'onere di procurare locali alternativi, anche d'intesa con altre istituzioni o enti di natura pubblica o privata, con oneri a carico del proprio bilancio. A tale fine, l'ente locale competente è tenuto a convocare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione recante la decisione relativa alla predetta sospensione, un'apposita conferenza

 

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di servizi, aperta alla partecipazione dei componenti del consiglio di istituto. Si applica la disciplina dettata dall'articolo 6 della presente legge.
      3. In caso di accertata inadempienza del dirigente dell'istituzione scolastica rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge, entro trenta giorni dall'accertamento della violazione, l'ufficio scolastico regionale competente per territorio nomina un commissario ad acta, definendone i poteri e i tempi di intervento.
      4. Il consiglio di istituto, le associazioni dei genitori formalmente costituite da almeno tre mesi all'interno di ciascuna istituzione scolastica e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'articolo 9, hanno facoltà di segnalare eventuali rischi per la sicurezza delle persone o ritardi nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 9.
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

      1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto in ciascuna istituzione scolastica secondo le modalità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed esercita le attività e riveste le prerogative ad esso attribuite dalla presente legge, nonché quelle previste dall'articolo 19, commi 1, lettere a), b), e), f), i), m), n) e o), 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.

Art. 10.
(Assicurazione obbligatoria, indennizzo provvisorio e risarcimento dei danni).

      1. I proprietari di edifici scolastici sono tenuti a stipulare apposita assicurazione per il risarcimento dei danni agli edifici e alle persone in essi ospitate in caso di incendio o di eventi calamitosi.
      2. Le persone eventualmente danneggiate in occasione di eventi lesivi aventi ad oggetto edifici scolastici hanno diritto a

 

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ottenere la liquidazione, entro tre mesi dall'evento, di un indennizzo provvisorio fissato nella misura prevista da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Gli importi degli indennizzi provvisori sono aggiornati annualmente in base alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
      4. Le condizioni generali delle polizze relative all'assicurazione di cui al comma 1 devono contemplare la clausola relativa all'applicazione delle condizioni di cui al comma 2. In difetto, la clausola si intende comunque apposta, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

Art. 11.
(Misure a favore dei familiari delle vittime del crollo della scuola elementare «Francesco Jovine» del comune di San Giuliano di Puglia).

      1. Ai familiari delle vittime del crollo della scuola elementare «Francesco Jovine», avvenuto in occasione degli eventi sismici che hanno colpito il comune di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre 2002, è riconosciuta una speciale elargizione una tantum, nel limite di spesa di 2.800.000 euro per l'anno 2007.
      2. Alla definizione delle modalità di erogazione dell'elargizione di cui al comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.800.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo

 

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scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.